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martedì 27 agosto 2013

La legge Severino e la incandidabilità

Uno sguardo, oltre la cortina fumogena, ci aiuta a gettarlo un articolo odierno del Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, intervistato da un quotidiano nazionale.
Vediamo di riepilogare.
La c.d. legge Severino, ampliando una previsione di esclusione elettorale che già risale al 1992 (legge n. 16,applicata decine di volte) e stabilendo che non può essere eletto il condannato per reato doloso a pena superiore ai due anni di reclusione, individua un ulteriore caso di incandidabilità (oltre gli associati a delinquere, mafiosi, concussori), come causa originaria di esclusione dalla candidatura, e di successiva decadenza dalla carica.
Questa incandidabilità non solo non è una pena (principale o accessoria, che non può essere retroattiva), nè un effetto penale (amnistiabile o altrimenti estinguibile)  ma solo un effetto legale della condanna. Altra cosa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici irrogata con la condanna irrevocabile, e per questo non vanno confuse le due cose e le possibili diverse vicende estintive, che non sono comuni.
Quale conseguenza? La previsione di decadenza della legge Severino è volontà legislativa, che solo volontà legislativa contraria, e non altro, può annullare!
E' espressione di volontà sovrana del Parlamento, e non vi sono altri poteri o organi costituzionali che possano vanificarla (grazia o altro).
Per la stessa ragione è chiaro, oves et boves, che l'idea di rivolgersi alla Corte Costituzionale per un intervento consultivo sulla legittimità della norma è assurda, perché il Parlamento esercita la sua sovranità in assoluta autonomia e se ritiene vi siano ragioni per cancellare una norma lo fa direttamente, con una scelta discrezionale e politica. Fin qui anche l'opinione del Vice presidente Maddalena.

Allora, tutto quello cui stiamo assistendo e che stiamo sentendo è pura, vergognosa, indecente, irresponsabile  manfrina che pretende di cancellare la volontà parlamentare, già espressa in legge, fuori della sua sede propria: le Camere del Parlamento italiano. Risulta chiaro che fare diversamente sarebbe un atto costituzionalmente abnorme

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